
Non una volta siamo stati sollecitati ad intervenire sulla vicenda del chiosco in località Colle, sulla quale cerchiamo di dare il nostro contributo, senza avere la presunzione del possesso delle certezze ma semplicemente per aprire una serena discussione, nel rispetto della cittadinanza tutta di cui è parte integrante la famiglia Rosato.
Con deliberazioni n. 3/69 – 95/76 e 34/83 il consiglio comunale di Lenola concede al sig. Rosato Giovanni la possibilità di costruire in località colle un chiosco-bar con contestuale occupazione di mq 72,89 di suolo pubblico e con l’impegno ad installare un parco giochi occupando un’area di mq 376,38 nonché un’ulteriore area di mq 373,92 per l’installazione dei tavolini, senza il pagamento di alcun canone. Le suindicate deliberazioni prevedono il trasferimento automatico dell’immobile al comune di Lenola, alla data del 01.01.1991 e tutto ciò anche con il consenso espresso del sig. Rosato. Prima dell’esecuzione dei lavori il sig. Rosato richiede ed ottiene dal comune di Lenola la concessione edilizia per la realizzazione di un manufatto di mq 27,85; successivamente, in data 9 dicembre 2004, presenta domanda di sanatoria per l’abuso edilizio, limitatamente a mq 3,60 e provvede all’accatastamento dell’immobile per una superficie di mq 29,00
Alla data del 2 Febbraio 1991, in risposta dell’intimazione del sindaco pro-tempore al rilascio dell’immobile, il sig. Rosato propone ricorso innanzi al Commissario per gli usi civici del Lazio eccependo la natura civica del terreno su cui insiste il chiosco-bar, avvalendosi dello studio dei tecnici Ferreni Ferrero e D’Ambrosio dell’inizio del ‘900. Il contenzioso si conclude con la sentenza Carletti del 6 marzo 1992 che riconosce definitivamente la natura di uso civico del terreno sulla base del principio del “decorso dei termini di opposizione” e demanda al commissario ad acta del comune di Lenola, Filippo Pecorini, di provvedere ad avanzare alla Regione Lazio richiesta di “sdemanializzazione del terreno e la sua acquisizione al demanio stradale del comune di Lenola”. Aggiunge la sentenza: “la sua attuale destinazione pubblica (si tratta di una piazza centrale del paese) rende impossibile qualsiasi forma di legittimazione in favore del privato; né si può fingere che il terreno sia ancora temporaneamente sottratto all’uso collettivo, perché è del tutto evidente che mai più esso potrà essere destinato a bosco o pascolo e perché neppure la concessione d’uso in deroga alla destinazione silvo-pastorale potrà verosimilmente essere temporanea”.
E’ del tutto evidente che con l’azione legale intrapresa dal sig. Rosato tutti gli impegni ed accordi di cui alle deliberazioni consiliari, previsti a partire dall’anno 1969, cadono in frantumi poiché il consiglio comunale non avrebbe potuto concedere quell’area per la realizzazione del manufatto e pertanto, di conseguenza, è nullo anche l’impegno del Rosato all’automatico trasferimento del chiosco a favore del comune di Lenola.
Sulla base della suddetta sentenza, il commissario Pecorini, forte del voto consiliare espresso con deliberazione n. 48/93 formula alla Regione Lazio richiesta di mutamento di destinazione d’uso dell’intera area, estesa a mq 1538; richiesta accolta favorevolmente con destinazione d'uso in parte a Zona F2 – verde pubblico attrezzato - ed in parte a sede viaria e piazzale.
Allo stato attuale il chiosco è legittimamente utilizzato dalla famiglia Rosato in forza del contratto rep. 1504 del 14.11.2002 che ne prevede la concessione in uso per tre mesi annui, con possibilità di tacito rinnovo e per i restanti nove mesi, indica il sig. Rosato Giovanni quale custode dello stesso, il tutto previo versamento alle casse dell’ente della somma annua di € 464,81
Rosato Giovanni, in data 20 Aprile 2005 richiede, in applicazione della L.R. n. 6 del 27.01.2005, l’alienazione del terreno di uso civico su cui insiste il chiosco-bar (mq 52,00) e relative pertinenze, il tutto per una superficie complessiva di mq 112,00 Su tale richiesta, l’arch. Marta Spinarelli provvede alla redazione di una perizia di stima di € 9.446,40
La suddetta legge regionale si limita a prevedere la possibilità di alienazione di costruzioni legittimamente realizzate, sanate o sanabili.
La richiesta posta all’ordine del giorno del consiglio comunale del 21 Dicembre 2007 viene rinviata a larga maggioranza, anche con il voto di questo gruppo consiliare.
Nell'indicare la cronologia essenziale dei fatti, lasciamo alla intelligenza di ognuno ogni utile considerazione che possa contribuire alla discussione su una vicenda di per sè complessa, che deve trovare il giusto equilibrio che incardini il pur legittimo diritto del privato nel più generale e prioritario interesse pubblico.